Art. 13

Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 16 dic 2008
Monitoraggio e valutazione 1.   Il programma è oggetto di un monitoraggio periodico effettuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. I risultati del processo di monitoraggio e valutazione del programma e del programma precedente verranno utilizzati all'atto di attuare il programma. Tale monitoraggio include l'analisi della distribuzione geografica dei beneficiari del programma per azione e per paese, le relazioni e la comunicazione di cui al paragrafo 3, nonché attività specifiche. 2.   Il programma è soggetto alla valutazione periodica realizzata dalla Commissione tenendo conto degli obiettivi fissati all', dell'impatto del programma nel suo insieme e della complementarità tra le azioni realizzate nell'ambito del programma e quelle che rientrano in altre pertinenti politiche, azioni e strumenti comunitari. 3.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: a) entro il 31 marzo del secondo anno successivo all'inizio effettivo dei nuovi corsi istituiti a titolo del programma una relazione intermedia sui risultati raggiunti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi della realizzazione del programma; b) entro il 30 gennaio 2012 una comunicazione sul proseguimento del programma; c) entro il 31 dicembre 2015 una relazione di valutazione ex post.
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Monitoraggio e valutazione (Art. 13 Decisione (UE) 2008/1298) — Testo vigente | Portale Normativo