Art. 13
Monitoraggio e valutazione
In vigore dal 16 dic 2008
Monitoraggio e valutazione
1. Il programma è oggetto di un monitoraggio periodico effettuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri. I risultati del processo di monitoraggio e valutazione del programma e del programma precedente verranno utilizzati all'atto di attuare il programma. Tale monitoraggio include l'analisi della distribuzione geografica dei beneficiari del programma per azione e per paese, le relazioni e la comunicazione di cui al paragrafo 3, nonché attività specifiche.
2. Il programma è soggetto alla valutazione periodica realizzata dalla Commissione tenendo conto degli obiettivi fissati all', dell'impatto del programma nel suo insieme e della complementarità tra le azioni realizzate nell'ambito del programma e quelle che rientrano in altre pertinenti politiche, azioni e strumenti comunitari.
3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni:
a)
entro il 31 marzo del secondo anno successivo all'inizio effettivo dei nuovi corsi istituiti a titolo del programma una relazione intermedia sui risultati raggiunti e sugli aspetti qualitativi e quantitativi della realizzazione del programma;
b)
entro il 30 gennaio 2012 una comunicazione sul proseguimento del programma;
c)
entro il 31 dicembre 2015 una relazione di valutazione ex post.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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