Art. 9
Esclusione di compensazioni o contropretese
In vigore dal 14 nov 2008
Esclusione di compensazioni o contropretese
I prestiti sindacati costituiscono garanzie idonee per le operazioni di credito dell’Eurosistema solo se il relativo contratto di prestito sindacato contiene un’espressa disposizione in virtù della quale tutti i pagamenti che devono essere effettuati dal debitore sono al netto di qualunque deduzione per compensazione o contropretesa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:874:oj#art-9