Art. 8

Valuta di denominazione

In vigore dal 14 nov 2008
Valuta di denominazione Ai fini del capitolo 6.2.2 delle Caratteristiche generali, i prestiti sindacati sono considerati come denominati in euro solo a condizione che il relativo contratto di prestito non consenta al debitore o all’agente del debitore, per conto di quest’ultimo, di modificare la valuta nella quale il prestito sindacato è denominato o esigibile in alcun momento precedente la scadenza della relativa operazione di credito dell’Eurosistema.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:874:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo