Art. 8
Valuta di denominazione
In vigore dal 14 nov 2008
Valuta di denominazione
Ai fini del capitolo 6.2.2 delle Caratteristiche generali, i prestiti sindacati sono considerati come denominati in euro solo a condizione che il relativo contratto di prestito non consenta al debitore o all’agente del debitore, per conto di quest’ultimo, di modificare la valuta nella quale il prestito sindacato è denominato o esigibile in alcun momento precedente la scadenza della relativa operazione di credito dell’Eurosistema.
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