Art. 7

Società veicolo in qualità di debitori

In vigore dal 14 nov 2008
Società veicolo in qualità di debitori 1.   Una società veicolo (SV) è un debitore idoneo in virtù di un prestito sindacato solo se i) la SV è beneficiaria di una garanzia emessa da una società non finanziaria che è un garante idoneo ai sensi del capitolo 6.2.2 delle Caratteristiche generali; ii) la garanzia è conforme ai requisiti stabiliti nel capitolo 6.3.3 delle Caratteristiche generali; e iii) la BCN pertinente è giuridicamente legittimata a far valere la garanzia a seguito della mobilizzazione del prestito sindacato. 2.   I crediti che derivano da un prestito sindacato avente SV quali debitori, costituiscono garanzie idonee per le operazioni di credito dell’Eurosistema solo se la SV e il garante hanno sede legale nell’area dell’euro. 3.   Il requisito della presentazione di una dichiarazione di natura giuridica, previsto dal capitolo 6.3.3 delle Caratteristiche generali, si applica anche nel caso in cui il debitore sia una SV che beneficia di una garanzia in conformità del paragrafo 1.
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