Art. 10
Restrizioni alla realizzazione della garanzia
In vigore dal 14 nov 2008
Restrizioni alla realizzazione della garanzia
1. I prestiti sindacati contenenti disposizioni contrattuali che richiedono che le decisioni del sindacato nei confronti del debitore siano adottate a maggioranza dei prestatori, sono garanzie idonee per le operazioni di credito dell’Eurosistema.
2. I contratti di prestito sindacato contenenti clausole contrattuali che autorizzano che taluni termini del relativo contratto di prestito sindacato siano modificati o eliminati con il consenso di una maggioranza di prestatori sono garanzie idonee per le operazioni di credito dell’Eurosistema, a condizione, tuttavia, il contratto di prestito non preveda che siano prese decisioni a maggioranza in relazione a: i) una proroga della data di pagamento di qualunque somma dovuta in virtù del contratto; o ii) una riduzione di margine o dell’ammontare del pagamento del capitale o degli interessi; o iii) una modifica del principio secondo cui le obbligazioni di ciascun prestatore secondo il contratto non sono solidali.
3. I prestiti sindacati che coinvolgono una banca agente (facility agent) per l’incasso e la distribuzione dei pagamenti sono garanzie idonee per le operazioni di credito dell’Eurosistema solo qualora la banca agente sia un ente creditizio con una valutazione del merito di credito a lungo termine pari come minimo a «A–» da parte di Fitch o di Standard & Poor’s, «A3» da parte di Moody’s o «AL» da parte di DBRS.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:874:oj#art-10