Art. 9 · Esclusione di compensazioni o contropretese

Art. 9

Esclusione di compensazioni o contropretese

In vigore dal 14 nov 2008
Esclusione di compensazioni o contropretese I prestiti sindacati costituiscono garanzie idonee per le operazioni di credito dell’Eurosistema solo se il relativo contratto di prestito sindacato contiene un’espressa disposizione in virtù della quale tutti i pagamenti che devono essere effettuati dal debitore sono al netto di qualunque deduzione per compensazione o contropretesa.
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