Art. 11
Disposizioni transitorie concernenti le zone indenni da malattia
In vigore dal 31 ott 2008
Disposizioni transitorie concernenti le zone indenni da malattia
1. Le zone continentali riconosciute dalla decisione 2002/308/CE per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) ed elencate nell’allegato I di tale decisione sono considerate zone conformi alle prescrizioni per le zone indenni da malattia stabilite nell’allegato V della direttiva 2006/88/CE.
2. Le aziende di allevamento ittico riconosciute dalla decisione 2002/308/CE per quanto concerne la VHS e la IHN ed elencate nell’allegato I di tale decisione sono considerate zone conformi alle prescrizioni per le zone indenni da malattia stabilite nell’allegato V della direttiva 2006/88/CE.
3. Le zone continentali e le aziende di allevamento ittico di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono inserite nell’elenco delle zone e dei compartimenti fissato conformemente all’, paragrafo 1, lettera c).
4. In deroga all’articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE, gli Stati membri non sono tenuti a presentare al comitato dichiarazioni per le zone continentali e le aziende di allevamento ittico di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Storico versioni
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