Art. 11

Disposizioni transitorie concernenti le zone indenni da malattia

In vigore dal 31 ott 2008
Disposizioni transitorie concernenti le zone indenni da malattia 1.   Le zone continentali riconosciute dalla decisione 2002/308/CE per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) ed elencate nell’allegato I di tale decisione sono considerate zone conformi alle prescrizioni per le zone indenni da malattia stabilite nell’allegato V della direttiva 2006/88/CE. 2.   Le aziende di allevamento ittico riconosciute dalla decisione 2002/308/CE per quanto concerne la VHS e la IHN ed elencate nell’allegato I di tale decisione sono considerate zone conformi alle prescrizioni per le zone indenni da malattia stabilite nell’allegato V della direttiva 2006/88/CE. 3.   Le zone continentali e le aziende di allevamento ittico di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono inserite nell’elenco delle zone e dei compartimenti fissato conformemente all’, paragrafo 1, lettera c). 4.   In deroga all’articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE, gli Stati membri non sono tenuti a presentare al comitato dichiarazioni per le zone continentali e le aziende di allevamento ittico di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:177:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni transitorie concernenti le zone indenni da malattia (Art. 11 Decisione (UE) 2009/177) — Testo vigente | Portale Normativo