Art. 9

Relazioni

In vigore dal 31 ott 2008
Relazioni Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione concernente: a) i programmi di sorveglianza approvati conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/88/CE; b) i programmi di eradicazione che non beneficiano di un finanziamento comunitario, approvati conformemente all’articolo 44, paragrafo 2, primo comma, di detta direttiva. La relazione è redatta in conformità del modello di formulario figurante nell’allegato VI della presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:177:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo