Art. 9
Relazioni
In vigore dal 31 ott 2008
Relazioni
Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione concernente:
a)
i programmi di sorveglianza approvati conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/88/CE;
b)
i programmi di eradicazione che non beneficiano di un finanziamento comunitario, approvati conformemente all’articolo 44, paragrafo 2, primo comma, di detta direttiva.
La relazione è redatta in conformità del modello di formulario figurante nell’allegato VI della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:177:oj#art-9