Art. 10
Pagine d’informazione su Internet
In vigore dal 31 ott 2008
Pagine d’informazione su Internet
1. Gli Stati membri pubblicano e tengono costantemente aggiornate pagine d’informazione su Internet allo scopo di:
a)
mettere a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri le dichiarazioni relative ai programmi di sorveglianza presentate al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali («comitato»), conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, quarto comma, e all’articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE;
b)
mettere a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri le dichiarazioni di status di «indenne da malattia» presentate al comitato conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, di tale direttiva;
c)
rendere pubblicamente accessibile l’elenco delle zone o dei compartimenti dichiarati soggetti a un programma di sorveglianza approvato o indenni da malattia, conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, di tale direttiva.
2. Quando gli Stati membri pubblicano sulle pagine d’informazione su Internet le dichiarazioni di cui ai punti a) e b) del paragrafo 1, informano immediatamente la Commissione al riguardo.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli indirizzi Internet delle pagine d’informazione di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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