Art. 12
Disposizioni transitorie concernenti i programmi approvati
In vigore dal 31 ott 2008
Disposizioni transitorie concernenti i programmi approvati
1. In deroga all’articolo 44 della direttiva 2006/88/CE gli Stati membri non sono tenuti a presentare programmi di sorveglianza e di eradicazione approvati al fine di ottenere la qualifica di zone riconosciute per quanto concerne:
a)
la VHS e la IHN, dalla decisione 2003/634/CE;
b)
la bonamiosi e la marteiliosi, dalla decisione 94/722/CE.
2. Entro il 30 aprile 2009 gli Stati membri interessati presentano alla Commissione una relazione sui programmi di cui al paragrafo 1, contenente almeno i seguenti elementi:
a)
informazioni sulla delimitazione geografica dei programmi;
b)
le informazioni richieste all’allegato VI per i precedenti quattro anni di attuazione dei programmi.
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