Art. 12 · Disposizioni transitorie concernenti i programmi approvati

Art. 12

Disposizioni transitorie concernenti i programmi approvati

In vigore dal 31 ott 2008
Disposizioni transitorie concernenti i programmi approvati 1.   In deroga all’articolo 44 della direttiva 2006/88/CE gli Stati membri non sono tenuti a presentare programmi di sorveglianza e di eradicazione approvati al fine di ottenere la qualifica di zone riconosciute per quanto concerne: a) la VHS e la IHN, dalla decisione 2003/634/CE; b) la bonamiosi e la marteiliosi, dalla decisione 94/722/CE. 2.   Entro il 30 aprile 2009 gli Stati membri interessati presentano alla Commissione una relazione sui programmi di cui al paragrafo 1, contenente almeno i seguenti elementi: a) informazioni sulla delimitazione geografica dei programmi; b) le informazioni richieste all’allegato VI per i precedenti quattro anni di attuazione dei programmi.
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