Art. 11 · Disposizioni transitorie concernenti le zone indenni da malattia

Art. 11

Disposizioni transitorie concernenti le zone indenni da malattia

In vigore dal 31 ott 2008
Disposizioni transitorie concernenti le zone indenni da malattia 1.   Le zone continentali riconosciute dalla decisione 2002/308/CE per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) ed elencate nell’allegato I di tale decisione sono considerate zone conformi alle prescrizioni per le zone indenni da malattia stabilite nell’allegato V della direttiva 2006/88/CE. 2.   Le aziende di allevamento ittico riconosciute dalla decisione 2002/308/CE per quanto concerne la VHS e la IHN ed elencate nell’allegato I di tale decisione sono considerate zone conformi alle prescrizioni per le zone indenni da malattia stabilite nell’allegato V della direttiva 2006/88/CE. 3.   Le zone continentali e le aziende di allevamento ittico di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono inserite nell’elenco delle zone e dei compartimenti fissato conformemente all’, paragrafo 1, lettera c). 4.   In deroga all’articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2006/88/CE, gli Stati membri non sono tenuti a presentare al comitato dichiarazioni per le zone continentali e le aziende di allevamento ittico di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:177:oj#art-11