Art. 16
Trasparenza
In vigore dal 5 ago 2008
Trasparenza
1. Le attività dei comitati scientifici sono condotte con un elevato grado di trasparenza. La Commissione in particolare mette a disposizione del pubblico sul suo sito Internet senza indugio:
a)
le richieste di parere trasmesse ai comitati scientifici;
b)
gli ordini del giorno e i verbali delle riunioni dei comitati scientifici, del gruppo di coordinamento dei comitati e dei gruppi di lavoro;
c)
i pareri scientifici e i pareri rapidi adottati dai comitati scientifici, compresi i pareri di minoranza e i nominativi dei partecipanti ai gruppi di lavoro che hanno contribuito alla formulazione del parere in questione; i pareri di minoranza sono attribuiti ai membri o ai consulenti interessati;
d)
il regolamento interno comune dei comitati scientifici;
e)
i nominativi dei membri dei comitati scientifici nonché dei consulenti scientifici del pool, insieme a un breve curriculum vitae di ogni membro e consulente;
f)
le dichiarazioni di interessi dei membri dei comitati scientifici, dei consulenti scientifici del pool e degli esperti esterni che hanno partecipato a un gruppo di lavoro.
2. Le norme sulla trasparenza di cui al paragrafo 1 si applicano conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6) e del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (7), con riguardo in particolare alla riservatezza commerciale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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