Art. 17

Riservatezza

In vigore dal 5 ago 2008
Riservatezza I membri dei comitati scientifici, i consulenti scientifici, gli esperti esterni e i tirocinanti non divulgano le informazioni acquisite nell’ambito delle attività dei comitati scientifici, dei workshop tematici o dei gruppi di lavoro o delle altre attività connesse all’applicazione della presente decisione, allorché sono stati avvertiti che si tratta di informazioni riservate.
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Riservatezza (Art. 17 Decisione (UE) 2008/721) — Testo vigente | Portale Normativo