Art. 18
Segretariato dei comitati scientifici della Commissione
In vigore dal 5 ago 2008
Segretariato dei comitati scientifici della Commissione
1. I comitati scientifici e i loro gruppi di lavoro, il gruppo di coordinamento dei comitati nonché le altre riunioni, workshop o iniziative in relazione all’applicazione della presente decisione sono convocati dalla Commissione.
2. La Commissione provvede alle funzioni di segreteria scientifica e amministrativa dei comitati scientifici e dei loro gruppi di lavoro nonché a tutte le altre attività inerenti all’applicazione della presente decisione.
3. Il segretariato è incaricato di fornire il supporto scientifico e amministrativo necessario ad agevolare l’efficace funzionamento dei comitati scientifici, di verificare il rispetto del regolamento interno, segnatamente in relazione alle prescrizioni in tema di eccellenza, indipendenza e trasparenza, di garantire la comunicazione sulle attività dei comitati e un dialogo appropriato con le parti interessate, inclusa in particolare l’organizzazione di audizioni sulle attività dei comitati, e la pubblicazione dei pareri e di altri documenti pubblici. Inoltre il segretariato fornisce assistenza ai comitati e organizza ed esegue un controllo di qualità sui pareri, come stabilito nel regolamento interno, con riferimento alla completezza, alla coerenza, alla chiarezza e alla corrispondenza alle richieste e alle norme editoriali.
4. Il segretariato garantisce il coordinamento scientifico e tecnico delle attività dei comitati scientifici e, all’occorrenza, il coordinamento delle loro attività con quelle di altri organismi comunitari, nazionali e internazionali, nonché l’applicazione della procedura di dialogo con le parti interessate definita nel regolamento interno e la comunicazione sulle attività dei comitati.
Storico versioni
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