Art. 15

Indipendenza

In vigore dal 5 ago 2008
Indipendenza 1.   I membri dei comitati scientifici, i membri associati, gli altri consulenti scientifici del pool e gli esperti esterni sono nominati a titolo personale. Essi non possono delegare le proprie responsabilità a nessun’altra persona. 2.   I membri dei comitati scientifici, i consulenti scientifici del pool e gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro si impegnano ad agire in piena indipendenza da condizionamenti esterni. A tal fine essi sottoscrivono una dichiarazione con la quale si impegnano ad agire a tutela dell’interesse pubblico, nonché una dichiarazione di interessi specificante l’assenza o l’esistenza di interessi diretti o indiretti che potrebbero essere ritenuti pregiudizievoli alla loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono rese per iscritto. I membri dei comitati scientifici e i consulenti scientifici del pool presentano dichiarazioni annue. 3.   I membri dei comitati scientifici, i membri associati e gli altri consulenti scientifici nonché gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro dichiarano ad ogni riunione ogni eventuale interesse specifico che potrebbe essere ritenuto pregiudizievole alla loro indipendenza in relazione ai punti all’ordine del giorno.
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Indipendenza (Art. 15 Decisione (UE) 2008/721) — Testo vigente | Portale Normativo