Art. 14

Pareri divergenti, coordinamento e collaborazione con altri organismi comunitari, nazionali o internazionali

In vigore dal 5 ago 2008
Pareri divergenti, coordinamento e collaborazione con altri organismi comunitari, nazionali o internazionali 1.   I comitati scientifici assistono la Commissione e contribuiscono all’individuazione precoce: a) delle esigenze e delle possibilità di coordinamento dei lavori e di collaborazione; b) delle divergenze potenziali o effettive nei pareri scientifici con altri pertinenti organismi comunitari, nazionali o internazionali che svolgono funzioni analoghe, su questioni di valutazione dei rischi generali o specifiche. Essi assistono la Commissione nell’evitare, risolvere o chiarire pareri divergenti e nell’avviare e nel mantenere rapporti di collaborazione con tali organismi. 2.   La Commissione può assumere l’iniziativa di chiedere l’avvio e provvedere all’organizzazione di attività comuni dei comitati scientifici con organismi comunitari, nazionali o internazionali che svolgono funzioni analoghe. In particolare può chiedere ai comitati scientifici di redigere pareri congiunti con altri organismi comunitari, previo accordo di tali organismi. 3.   Qualora sia stata individuata una divergenza sostanziale su questioni scientifiche e l’organismo in questione sia un organismo comunitario, il comitato scientifico interessato, su richiesta della Commissione, collabora con detto organismo allo scopo di risolvere la divergenza o di presentare alla Commissione un documento comune che chiarisca le questioni scientifiche controverse e che individui le incertezze nei dati. Tale documento è reso pubblico.
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Pareri divergenti, coordinamento e collaborazione con altri organismi comunitari, nazionali o internazionali (Art. 14 Decisione (UE) 2008/721) — Testo vigente | Portale Normativo