Art. 13

Norme di voto

In vigore dal 5 ago 2008
Norme di voto 1.   I comitati scientifici adottano pareri, pareri rapidi, promemoria e/o prese di posizione a maggioranza del numero complessivo di membri del comitato interessato unitamente al numero di membri associati. 2.   Ogni comitato scientifico delibera a maggioranza dei suoi membri su tutte le altre materie. 3.   I membri di un comitato che si sono dimessi o il cui mandato è scaduto ai sensi dell’, paragrafo 2, non sono presi in considerazione ai fini del calcolo della maggioranza per l’applicazione dei paragrafi 1 e 2.
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