Art. 13
Norme di voto
In vigore dal 5 ago 2008
Norme di voto
1. I comitati scientifici adottano pareri, pareri rapidi, promemoria e/o prese di posizione a maggioranza del numero complessivo di membri del comitato interessato unitamente al numero di membri associati.
2. Ogni comitato scientifico delibera a maggioranza dei suoi membri su tutte le altre materie.
3. I membri di un comitato che si sono dimessi o il cui mandato è scaduto ai sensi dell’, paragrafo 2, non sono presi in considerazione ai fini del calcolo della maggioranza per l’applicazione dei paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
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