Art. 7

Attività congiunte di ispezione e sorveglianza

In vigore dal 22 lug 2008
Attività congiunte di ispezione e sorveglianza Gli Stati membri di cui all’, paragrafo 1, effettuano attività congiunte di ispezione e sorveglianza in conformità del piano di impiego congiunto stabilito dall’ACCP sulla base dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 768/2005.
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