Art. 5
Cooperazione tra Stati membri
In vigore dal 22 lug 2008
Cooperazione tra Stati membri
Tutti gli Stati membri cooperano con gli Stati membri di cui all’, paragrafo 1, ai fini dell’attuazione del programma specifico di controllo ed ispezione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:620:oj#art-5