Art. 4
Programmi nazionali di controllo ed ispezione
In vigore dal 22 lug 2008
Programmi nazionali di controllo ed ispezione
1. Il Belgio, la Danimarca, la Germania, l’Irlanda, la Francia, i Paesi Bassi, la Svezia e il Regno Unito istituiscono, per le attività elencate all’, programmi nazionali di controllo ed ispezione in conformità delle norme comuni stabilite nell’allegato I.
2. I programmi nazionali di controllo ed ispezione comprendono tutti i dati e le specifiche elencati nell’allegato II.
3. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione, entro il 15 ottobre 2008, il rispettivo programma nazionale di controllo ed ispezione e il calendario di attuazione. Il calendario comprende informazioni particolareggiate sulle risorse umane e materiali assegnate nonché sui periodi e sulle zone in cui tali risorse saranno utilizzate.
4. Successivamente gli Stati membri di cui al paragrafo 1 trasmettono alla Commissione, con scadenza annuale e comunque non oltre 15 giorni prima dell’inizio del periodo di attuazione, una versione aggiornata del calendario di attuazione.
Storico versioni
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