Art. 2

Campo di applicazione

In vigore dal 22 lug 2008
Campo di applicazione Il programma specifico di controllo ed ispezione di cui all’ si applica per un periodo di tre anni alle seguenti attività: a) attività di pesca praticate da navi oggetto di limitazioni dello sforzo e di condizioni associate nelle zone di cui all’; b) tutte le attività connesse, compresi lo sbarco, la pesatura, la commercializzazione, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti della pesca, nonché la registrazione degli sbarchi e delle vendite.
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