Art. 6
Attività di sorveglianza ed ispezione degli Stati membri
In vigore dal 22 lug 2008
Attività di sorveglianza ed ispezione degli Stati membri
1. Uno Stato membro che intende esercitare sorveglianza e ispezionare pescherecci nelle acque sottoposte alla giurisdizione di un altro Stato membro nell’ambito di un piano di impiego congiunto stabilito in conformità all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 768/2005, notifica la propria intenzione al punto di contatto dello Stato membro costiero interessato, indicato all’ del regolamento (CE) n. 1042/2006 della Commissione (5), e all’Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP). La notifica contiene le seguenti informazioni:
a)
il tipo, il nome e l’indicativo di chiamata delle navi e degli aeromobili utilizzati per l’ispezione sulla base dell’elenco di cui all’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
b)
le zone, definite all’, in cui si svolgeranno le attività di sorveglianza ed ispezione;
c)
la durata delle attività di sorveglianza ed ispezione.
2. La sorveglianza e le ispezioni saranno effettuate in conformità dell’allegato I.
Storico versioni
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