Art. 6

Attività di sorveglianza ed ispezione degli Stati membri

In vigore dal 22 lug 2008
Attività di sorveglianza ed ispezione degli Stati membri 1.   Uno Stato membro che intende esercitare sorveglianza e ispezionare pescherecci nelle acque sottoposte alla giurisdizione di un altro Stato membro nell’ambito di un piano di impiego congiunto stabilito in conformità all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 768/2005, notifica la propria intenzione al punto di contatto dello Stato membro costiero interessato, indicato all’ del regolamento (CE) n. 1042/2006 della Commissione (5), e all’Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP). La notifica contiene le seguenti informazioni: a) il tipo, il nome e l’indicativo di chiamata delle navi e degli aeromobili utilizzati per l’ispezione sulla base dell’elenco di cui all’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002; b) le zone, definite all’, in cui si svolgeranno le attività di sorveglianza ed ispezione; c) la durata delle attività di sorveglianza ed ispezione. 2.   La sorveglianza e le ispezioni saranno effettuate in conformità dell’allegato I.
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Attività di sorveglianza ed ispezione degli Stati membri (Art. 6 Decisione (UE) 2008/620) — Testo vigente | Portale Normativo