Art. 8
Informazione
In vigore dal 22 lug 2008
Informazione
Gli Stati membri di cui all’, paragrafo 1, trasmettono alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, le seguenti informazioni riguardanti l’anno civile precedente:
a)
i compiti di ispezione e sorveglianza indicati nell’allegato I;
b)
le infrazioni definite nell’allegato III constatate nel corso dell’anno considerato, precisando, per ciascuna di esse, la bandiera della nave, la data e il luogo dell’ispezione e il tipo di infrazione; quest’ultimo è indicato dagli Stati membri mediante le lettere elencate nell’allegato III;
c)
la situazione in relazione al perseguimento delle infrazioni constatate nel corso dell’anno considerato o degli anni precedenti;
d)
eventuali attività di coordinamento e cooperazione fra Stati membri.
Storico versioni
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