Art. 6
In vigore dal 18 lug 2008
1. Entro due mesi a partire dalla data di notifica della presente decisione, la Grecia dovrà presentare le informazioni seguenti:
a)
l’elenco dei beneficiari che hanno ricevuto l’aiuto ai sensi del regime di cui all’, paragrafo 1, e l’importo totale dell’aiuto ricevuto da ciascuno di essi ai sensi del regime;
b)
l’importo totale (capitale e interessi) da recuperare da ciascun beneficiario;
c)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e pianificate per assicurare la conformità con la presente decisione; e
d)
documenti che dimostrino che è stato ordinato ai beneficiari di restituire l’aiuto.
La Grecia dovrà presentare tali informazioni utilizzando il modulo fornito in allegato.
2. La Grecia dovrà mantenere la Commissione informata in merito ai progressi delle misure nazionali adottate per applicare la presente decisione finché non è stato completato il recupero degli aiuti concessi ai sensi del regime di cui all’, paragrafo 1. Dovrà presentare immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, informazioni sulle misure già intraprese e pianificate per essere conforme con la presente decisione. Inoltre, dovrà fornire informazioni dettagliate riguardanti gli importi di aiuto e gli interessi già recuperati dai beneficiari.
Storico versioni
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