Art. 1
In vigore dal 18 lug 2008
1. Il regime di aiuti di Stato adottato dalla Grecia è incompatibile con il mercato comune ai sensi dell’ della legge 3220/2004.
2. Nel settore agricolo, l’aiuto concesso per il trasferimento di edifici adibiti ad aziende agricole non costituisce aiuto di Stato come definito all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, qualora i risultati ottenuti dal trasferimento eseguito in seguito ad espropriazione che, in conformità con la legislazione dello Stato membro interessato, diano diritto a compensazione. Tale aiuto è compatibile con il mercato comune negli altri casi di trasferimento.
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