Art. 3

In vigore dal 18 lug 2008
Gli aiuti individuali concessi ai sensi del regime di cui all’, paragrafo 1, della presente decisione che, al momento in cui sono stati concessi, soddisfacevano le condizioni fissate da un regolamento adottato in forza dell’ del regolamento (CE) n. 994/98 o da un altro regime di aiuti approvato sono compatibili con il mercato comune fino al massimo d’intensità d’aiuto applicabile a quel tipo di aiuto.
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Art. 3 Decisione (UE) 2008/723 — Testo vigente | Portale Normativo