Art. 4

In vigore dal 18 lug 2008
1.   La Grecia dovrà recuperare dai beneficiari l’aiuto incompatibile concesso ai sensi del regime di cui all’, paragrafo 1, della presente decisione. 2.   Alle somme da recuperare dovranno essere applicati gli interessi a partire dalla data in cui esse sono state messe a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivo recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto in conformità con il capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (139). 4.   La Grecia dovrà annullare tutti i pagamenti di aiuti in sospeso ai sensi del regime di cui all’, paragrafo 1, con effetto a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.
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Art. 4 Decisione (UE) 2008/723 — Testo vigente | Portale Normativo