Art. 5
In vigore dal 18 lug 2008
1. Il recupero dell’aiuto concesso ai sensi del regime di cui all’, paragrafo 1, dovrà essere immediato ed efficace.
2. La Grecia dovrà assicurare che la presente decisione venga applicata entro quattro mesi a partire dalla data di notifica della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:723:oj#art-5