Art. 6
Numeri di riferimento per i dati sul DNA e i dati dattiloscopici
In vigore dal 23 giu 2008
Numeri di riferimento per i dati sul DNA e i dati dattiloscopici
I numeri di riferimento di cui agli della decisione 2008/615/GAI sono formati da una combinazione dei seguenti elementi:
a)
un codice che consenta agli Stati membri, in caso di concordanza, di estrarre dati personali e altre informazioni nelle loro banche dati al fine di trasmetterli a uno, ad alcuni o a tutti gli Stati membri, conformemente a quanto previsto dall’ o dall’ della decisione 2008/615/GAI;
b)
un codice per indicare l’origine nazionale del profilo DNA o dei dati dattiloscopici; e
c)
per quanto riguarda i dati sul DNA, un codice per indicare il tipo di profilo DNA.
Storico versioni
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