Art. 2

Definizioni

In vigore dal 23 giu 2008
Definizioni Ai fini della presente decisione, si intende per: a) «consultazione» e «raffronto», di cui agli della decisione 2008/615/GAI, le procedure mediante cui si stabilisce se vi sia concordanza tra, rispettivamente, i dati sul DNA o i dati dattiloscopici comunicati da uno Stato membro e i dati sul DNA o i dati dattiloscopici memorizzati nella banche dati di uno, di alcuni o di tutti gli Stati membri; b) «consultazione automatizzata», di cui all’ della decisione 2008/615/GAI, la procedura di accesso on line per consultare le basi di dati di uno, di alcuni o di tutti gli Stati membri; c) «profilo DNA» un codice alfanumerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante di un campione di DNA umano analizzato, vale a dire la struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA; d) «parte non codificante del DNA» regioni cromosomiche che non contengono alcuna espressione genetica, vale a dire che notoriamente non forniscono alcuna proprietà funzionale di un organismo; e) «dati indicizzati sul DNA» profilo DNA e numero di riferimento; f) «profilo DNA indicizzato» il profilo DNA di una persona identificata; g) «profilo DNA non identificato» profilo DNA ottenuto da tracce rilevate nel corso delle indagini sui reati e appartenente ad una persona non ancora identificata; h) «annotazione» contrassegno apposto da uno Stato membro su un profilo DNA contenuto nella banca dati nazionale, indicante il fatto che è già stata evidenziata una concordanza su tale profilo DNA in seguito a una consultazione o a un raffronto realizzati da un altro Stato membro; i) «dati dattiloscopici» immagini delle impronte digitali, immagini delle impronte digitali latenti, impronte palmari, impronte palmari latenti e modelli di tali immagini (minutiae codificate), quando sono memorizzati e trattati in una banca dati automatizzata; j) «dati di immatricolazione dei veicoli» l’insieme dei dati di cui al capo 3 dell’allegato della presente decisione; k) «caso per caso», espressione di cui all’, paragrafo 1, seconda frase, all’, paragrafo 1, seconda frase, e all’, paragrafo 1, della decisione 2008/615/GAI, un singolo fascicolo d’indagine o fascicolo penale. Se tale fascicolo contiene più di un profilo DNA, dato dattiloscopico o dato di immatricolazione di un veicolo, questi possono essere trasmessi insieme come singola domanda.
Storico versioni

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