Art. 2
Definizioni
In vigore dal 23 giu 2008
Definizioni
Ai fini della presente decisione, si intende per:
a)
«consultazione» e «raffronto», di cui agli della decisione 2008/615/GAI, le procedure mediante cui si stabilisce se vi sia concordanza tra, rispettivamente, i dati sul DNA o i dati dattiloscopici comunicati da uno Stato membro e i dati sul DNA o i dati dattiloscopici memorizzati nella banche dati di uno, di alcuni o di tutti gli Stati membri;
b)
«consultazione automatizzata», di cui all’ della decisione 2008/615/GAI, la procedura di accesso on line per consultare le basi di dati di uno, di alcuni o di tutti gli Stati membri;
c)
«profilo DNA» un codice alfanumerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante di un campione di DNA umano analizzato, vale a dire la struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA;
d)
«parte non codificante del DNA» regioni cromosomiche che non contengono alcuna espressione genetica, vale a dire che notoriamente non forniscono alcuna proprietà funzionale di un organismo;
e)
«dati indicizzati sul DNA» profilo DNA e numero di riferimento;
f)
«profilo DNA indicizzato» il profilo DNA di una persona identificata;
g)
«profilo DNA non identificato» profilo DNA ottenuto da tracce rilevate nel corso delle indagini sui reati e appartenente ad una persona non ancora identificata;
h)
«annotazione» contrassegno apposto da uno Stato membro su un profilo DNA contenuto nella banca dati nazionale, indicante il fatto che è già stata evidenziata una concordanza su tale profilo DNA in seguito a una consultazione o a un raffronto realizzati da un altro Stato membro;
i)
«dati dattiloscopici» immagini delle impronte digitali, immagini delle impronte digitali latenti, impronte palmari, impronte palmari latenti e modelli di tali immagini (minutiae codificate), quando sono memorizzati e trattati in una banca dati automatizzata;
j)
«dati di immatricolazione dei veicoli» l’insieme dei dati di cui al capo 3 dell’allegato della presente decisione;
k)
«caso per caso», espressione di cui all’, paragrafo 1, seconda frase, all’, paragrafo 1, seconda frase, e all’, paragrafo 1, della decisione 2008/615/GAI, un singolo fascicolo d’indagine o fascicolo penale. Se tale fascicolo contiene più di un profilo DNA, dato dattiloscopico o dato di immatricolazione di un veicolo, questi possono essere trasmessi insieme come singola domanda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:616:oj#art-2