Art. 12
Principi applicabili allo scambio di dati dattiloscopici
In vigore dal 23 giu 2008
Principi applicabili allo scambio di dati dattiloscopici
1. La digitalizzazione di dati dattiloscopici e la relativa trasmissione agli altri Stati membri è effettuata secondo il formato dati uniforme di cui al capo 2 dell’allegato della presente decisione.
2. Ciascuno Stato membro garantisce che i dati dattiloscopici da esso trasmessi siano di qualità sufficiente per un raffronto tramite il sistema di identificazione automatizzato delle impronte digitali (AFIS).
3. La procedura di trasmissione per lo scambio di dati dattiloscopici avviene nell’ambito di una struttura decentrata.
4. Sono adottate misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l’integrità dei dati dattiloscopici trasmessi agli altri Stati membri.
5. Gli Stati membri utilizzano i codici di Stato membro conformemente alla norma ISO 3166-1 alpha-2.
Storico versioni
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