Art. 13
Capacità di consultazione per i dati dattiloscopici
In vigore dal 23 giu 2008
Capacità di consultazione per i dati dattiloscopici
1. Ogni Stato membro provvede affinché le sue domande di consultazione non eccedano le capacità di consultazione specificate dallo Stato membro richiesto. Gli Stati membri presentano al segretariato generale del Consiglio le dichiarazioni di cui all’, paragrafo 2, in cui stabiliscono le capacità massime di consultazione al giorno per i dati dattiloscopici di persone identificate e per quelli di persone non ancora identificate.
2. Il numero massimo di candidati ammessi per trasmissione a fini di verifica figura nel capo 2 dell’allegato della presente decisione.
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