Art. 14

Norme applicabili alle domande e alle risposte relative ai dati dattiloscopici

In vigore dal 23 giu 2008
Norme applicabili alle domande e alle risposte relative ai dati dattiloscopici 1.   Lo Stato membro richiesto verifica senza indugio la qualità dei dati dattiloscopici trasmessi tramite una procedura interamente automatizzata. Qualora i dati risultino non idonei per un raffronto automatizzato, lo Stato membro richiesto informa senza indugio lo Stato membro richiedente. 2.   Lo Stato membro richiesto effettua le consultazioni secondo l’ordine in cui sono pervenute le domande. Le domande sono esaminate entro 24 ore tramite una procedura interamente automatizzata. Lo Stato membro richiedente, qualora lo esiga il suo ordinamento nazionale, può chiedere un trattamento accelerato delle sue domande e lo Stato membro richiesto procede a tali consultazioni senza indugio. Qualora i termini non possano essere rispettati per cause di forza maggiore, il raffronto è effettuato senza indugio non appena siano stati rimossi gli impedimenti.
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Norme applicabili alle domande e alle risposte relative ai dati dattiloscopici (Art. 14 Decisione (UE) 2008/616) — Testo vigente | Portale Normativo