Art. 11
Procedura di trasmissione per il raffronto automatizzato dei profili DNA in conformità dell’articolo 4 della decisione 2008/615/GAI
In vigore dal 23 giu 2008
Procedura di trasmissione per il raffronto automatizzato dei profili DNA in conformità dell’ della decisione 2008/615/GAI
1. Se nel raffronto con un profilo DNA non identificato sono riscontrate nelle banche dati degli altri Stati membri concordanze con profili DNA indicizzati e/o profili DNA non identificati, tali concordanze sono comunicate automaticamente e i dati indicizzati sul DNA sono trasmessi allo Stato membro richiedente.
2. Se nel raffronto con profili DNA non identificati sono riscontrate nelle banche dati degli altri Stati membri concordanze con profili DNA non identificati o profili DNA indicizzati, ciascuno Stato membro interessato può inserire una annotazione al riguardo nella propria banca dati nazionale.
Storico versioni
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