Art. 10

Procedura di trasmissione per la consultazione automatizzata dei profili DNA indicizzati in conformità dell’articolo 3 della decisione 2008/615/GAI

In vigore dal 23 giu 2008
Procedura di trasmissione per la consultazione automatizzata dei profili DNA indicizzati in conformità dell’ della decisione 2008/615/GAI Se nella consultazione a partire da un profilo DNA indicizzato non è stata riscontrata nella banca dati nazionale alcuna corrispondenza con un profilo DNA indicizzato o è stata riscontrata una concordanza con un profilo DNA non identificato, tale profilo DNA indicizzato può allora essere trasmesso a tutte le banche dati degli altri Stati membri e, se nella consultazione a partire da tale profilo DNA indicizzato sono riscontrate nelle banche dati degli altri Stati membri concordanze con profili DNA indicizzati e/o profili DNA non identificati, tali concordanze sono comunicate automaticamente e i dati indicizzati sul DNA sono trasmessi allo Stato membro richiedente; se non possono essere riscontrate concordanze nelle banche dati degli altri Stati membri, ciò è comunicato automaticamente allo Stato membro richiedente.
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Procedura di trasmissione per la consultazione automatizzata dei profili DNA indicizzati in conformità dell’articolo 3 della decisione 2008/615/GAI (Art. 10 Decisione (UE) 2008/616) — Testo vigente | Portale Normativo