Art. 4

Rete di comunicazione

In vigore dal 23 giu 2008
Rete di comunicazione Lo scambio elettronico tra gli Stati membri di dati sul DNA, di dati dattiloscopici e di dati di immatricolazione dei veicoli si effettua mediante la rete di comunicazione Servizi transeuropei per la comunicazione telematica tra amministrazioni (TESTA II) e le sue successive versioni.
Storico versioni

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