Art. 7

Principi applicabili allo scambio di dati sul DNA

In vigore dal 23 giu 2008
Principi applicabili allo scambio di dati sul DNA 1.   Gli Stati membri utilizzano le norme esistenti in materia di scambio di dati sul DNA, quali la «serie europea standard» (European Standard Set — ESS) o la serie di loci standard dell’Interpol (Interpol Standard Set of Loci — ISSOL). 2.   Per la consultazione e il raffronto automatizzati di profili DNA, la procedura di trasmissione avviene nell’ambito di una struttura decentrata. 3.   Sono adottate misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l’integrità dei dati trasmessi agli altri Stati membri. 4.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie atte a garantire l’integrità dei profili DNA messi a disposizione degli altri Stati membri o ad essi inviati per raffronto e ad assicurare che tali misure siano conformi alle norme internazionali quali la norma ISO 17025. 5.   Gli Stati membri utilizzano i codici di Stato membro conformemente alla norma ISO 3166-1 alpha-2.
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Principi applicabili allo scambio di dati sul DNA (Art. 7 Decisione (UE) 2008/616) — Testo vigente | Portale Normativo