Art. 20
Preparazione delle decisioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI
In vigore dal 23 giu 2008
Preparazione delle decisioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI
1. Il Consiglio adotta una decisione di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario.
2. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione si basa inoltre su una visita di valutazione e un’esperienza pilota effettuate una volta che lo Stato membro interessato abbia informato il segretariato generale a norma dell’articolo 36, paragrafo 2, prima frase, della decisione 2008/615/GAI del Consiglio.
3. Ulteriori modalità relative alla procedura figurano nel capo 4 dell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
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