Art. 22
Rapporto con l’accordo attuativo del trattato di Prüm
In vigore dal 23 giu 2008
Rapporto con l’accordo attuativo del trattato di Prüm
Per gli Stati membri vincolati dal trattato di Prüm le pertinenti disposizioni della presente decisione e del relativo allegato, una volta pienamente in vigore, prevalgono sulle disposizioni corrispondenti contemplate dall’accordo attuativo del trattato di Prüm. Eventuali altre disposizioni dell’accordo attuativo restano applicabili fra le parti contraenti del trattato di Prüm.
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