Art. 21

Valutazione dello scambio di dati

In vigore dal 23 giu 2008
Valutazione dello scambio di dati 1.   Una valutazione dell’applicazione amministrativa, tecnica e finanziaria dello scambio dei dati a norma del capo 2 della decisione 2008/615/GAI, in particolare dell’uso del meccanismo dell’, paragrafo 5, è effettuata periodicamente. La valutazione riguarda gli Stati membri che applicano già la decisione 2008/615/GAI al momento della valutazione ed è effettuata per quanto riguarda le categorie di dati per le quali lo scambio di dati ha avuto inizio tra gli Stati membri interessati. La valutazione si basa sulle relazioni degli Stati membri interessati. 2.   Ulteriori modalità relative alla procedura figurano nel capo 4 dell’allegato della presente decisione.
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Valutazione dello scambio di dati (Art. 21 Decisione (UE) 2008/616) — Testo vigente | Portale Normativo