Art. 23

Attuazione

In vigore dal 23 giu 2008
Attuazione Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione entro i termini previsti all’articolo 36, paragrafo 1, della decisione 2008/615/GAI.
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Attuazione (Art. 23 Decisione (UE) 2008/616) — Testo vigente | Portale Normativo