Art. 19
Autorità indipendenti preposte alla protezione dei dati
In vigore dal 23 giu 2008
Autorità indipendenti preposte alla protezione dei dati
A norma dell’, paragrafo 2, della presente decisione, gli Stati membri comunicano al segretariato generale del Consiglio le autorità indipendenti preposte alla protezione dei dati o le autorità giudiziarie di cui all’articolo 30, paragrafo 5, della decisione 2008/615/GAI.
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