Art. 17
Pattugliamenti congiunti e altre operazioni congiunte
In vigore dal 23 giu 2008
Pattugliamenti congiunti e altre operazioni congiunte
1. Conformemente al capo 5 della decisione 2008/615/GAI, in particolare alle dichiarazioni presentate a norma dell’, paragrafo 4, e dell’, paragrafi 2 e 4, di tale decisione, ciascuno Stato membro designa uno o più punti di contatto al fine di consentire agli altri Stati membri di rivolgersi alle autorità competenti e ogni Stato membro può definire le procedure per porre in essere pattugliamenti congiunti e altre operazioni congiunte, le procedure per le iniziative degli altri Stati membri con riguardo a tali operazioni, nonché altri aspetti pratici e le modalità operative relative a tali operazioni.
2. Il segretariato generale del Consiglio compila e aggiorna un elenco dei punti di contatto e comunica alle autorità competenti qualsiasi variazione apportata a tale elenco.
3. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono assumere l’iniziativa di porre in essere un’operazione congiunta. Prima dell’avvio di un’operazione specifica, le autorità competenti di cui al paragrafo 2 prendono accordi verbali o scritti che possono riguardare i seguenti aspetti:
a)
le autorità competenti degli Stati membri per l’operazione;
b)
lo scopo specifico dell’operazione;
c)
lo Stato membro di destinazione in cui l’operazione deve avere luogo;
d)
la zona geografica dello Stato membro di destinazione in cui l’operazione deve avere luogo;
e)
il periodo coperto dall’operazione;
f)
l’assistenza specifica che lo Stato membro o gli Stati membri di origine devono fornire allo Stato membro di destinazione, compresi funzionari o altri agenti, elementi materiali e finanziari;
g)
i funzionari che partecipano all’operazione;
h)
il funzionario responsabile dell’operazione;
i)
i poteri che i funzionari e altri agenti dello Stato membro o degli Stati membri di origine possono esercitare nello Stato membro di destinazione durante l’operazione;
j)
le armi, le munizioni e le attrezzature specifiche che i funzionari dello Stato membro di origine possono utilizzare durante l’operazione a norma della decisione 2008/615/GAI;
k)
le modalità logistiche relative al trasporto, all’alloggio e alla sicurezza;
l)
la ripartizione delle spese dell’operazione congiunta, se differisce da quanto disposto dall’articolo 34, prima frase, della decisione 2008/615/GAI
m)
qualsiasi altro eventuale elemento richiesto.
4. Le dichiarazioni, le procedure e le designazioni di cui al presente articolo figurano nel manuale di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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