Art. 20 · Preparazione delle decisioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI

Art. 20

Preparazione delle decisioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI

In vigore dal 23 giu 2008
Preparazione delle decisioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI 1.   Il Consiglio adotta una decisione di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. 2.   Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione si basa inoltre su una visita di valutazione e un’esperienza pilota effettuate una volta che lo Stato membro interessato abbia informato il segretariato generale a norma dell’articolo 36, paragrafo 2, prima frase, della decisione 2008/615/GAI del Consiglio. 3.   Ulteriori modalità relative alla procedura figurano nel capo 4 dell’allegato della presente decisione.
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