Art. 6

Attività congiunte di ispezione e sorveglianza

In vigore dal 12 giu 2008
Attività congiunte di ispezione e sorveglianza Gli Stati membri effettuano attività congiunte di ispezione e sorveglianza in conformità al piano di impiego congiunto stabilito dall’Agenzia comunitaria di controllo della pesca.
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