Art. 4

Ispezioni della Commissione

In vigore dal 12 giu 2008
Ispezioni della Commissione Quando la Commissione intraprende un’ispezione di propria iniziativa e senza l’assistenza degli ispettori dello Stato membro interessato, in conformità all’articolo 27, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CE) n. 2371/2002, i suoi ispettori informano, ove possibile, le autorità competenti di detto Stato membro in merito ai loro accertamenti.
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Ispezioni della Commissione (Art. 4 Decisione (UE) 2008/589) — Testo vigente | Portale Normativo