Art. 5
Ispezioni effettuate dagli Stati membri
In vigore dal 12 giu 2008
Ispezioni effettuate dagli Stati membri
1. Uno Stato membro che intende esercitare sorveglianza e ispezionare pescherecci nelle acque sottoposte alla giurisdizione di un altro Stato membro nell’ambito di un piano di impiego congiunto stabilito in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (4), notifica la propria intenzione al punto di contatto dello Stato membro costiero interessato, designato in conformità all’ del regolamento (CE) n. 1042/2006 della Commissione (5), e all’Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP). La notifica contiene le seguenti informazioni:
a)
il tipo, il nome e l’indicativo di chiamata delle navi e degli aeromobili utilizzati per l’ispezione sulla base dell’elenco redatto in conformità all’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
b)
la zona, definita all’, lettera e), del regolamento (CE) n. 1098/2007, in cui si svolgeranno la sorveglianza e l’ispezione;
c)
la durata delle attività di sorveglianza ed ispezione.
2. La sorveglianza e le ispezioni saranno effettuate in conformità dell’allegato I.
Storico versioni
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