Art. 7

Informazione

In vigore dal 12 giu 2008
Informazione Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, le seguenti informazioni riguardanti l’anno civile precedente: a) le attività di ispezione e sorveglianza indicate nell’allegato I; b) tutte le infrazioni definite nell’allegato II constatate nel corso dei dodici mesi, precisando, per ciascuna di esse, la bandiera della nave, la data e il luogo dell’ispezione e il tipo di infrazione; quest’ultimo è indicato dagli Stati membri mediante le lettere elencate nell’allegato II; c) la situazione relativa al perseguimento delle infrazioni di cui all’allegato II rilevate durante l’anno civile passato o precedentemente; d) eventuali attività di coordinamento e cooperazione fra Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:589:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Informazione (Art. 7 Decisione (UE) 2008/589) — Testo vigente | Portale Normativo