Art. 7
Informazione
In vigore dal 12 giu 2008
Informazione
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, le seguenti informazioni riguardanti l’anno civile precedente:
a)
le attività di ispezione e sorveglianza indicate nell’allegato I;
b)
tutte le infrazioni definite nell’allegato II constatate nel corso dei dodici mesi, precisando, per ciascuna di esse, la bandiera della nave, la data e il luogo dell’ispezione e il tipo di infrazione; quest’ultimo è indicato dagli Stati membri mediante le lettere elencate nell’allegato II;
c)
la situazione relativa al perseguimento delle infrazioni di cui all’allegato II rilevate durante l’anno civile passato o precedentemente;
d)
eventuali attività di coordinamento e cooperazione fra Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:589:oj#art-7